I pazienti in stato vegetativo permanente, che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare e non devono in ogni caso essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso, possono, nel caso in cui loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti”. E ancora: il paziente “vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi”.
Così, la <LINK:http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203Q/2009/200900693/Provvedimenti/200908650_01.XML|_blank>sentenza del TAR del Lazio n. 8650/09 emessa sul ricorso presentato dal Movimento Difesa del Cittadino contro la direttiva con cui il Ministro Sacconi aveva intimato a tutte le strutture del servizio sanitario nazionale di impedire sempre l’interruzione dell’idratazione e alimentazione forzata in pazienti in stato vegetativo permanente e, quindi, di impedirlo persino nel caso in cui la volontà degli stessi fosse ricostruita nel senso di rifiutare tale somministrazione.
Il TAR, dopo aver evidenziato che si tratta di questioni che coinvogono il “diritto di rango costituzionale quale è quello della libertà personale che l’art. 13 (della Costituzione, ndr) qualifica come inviolabile” e che da ultimo è entrata in vigore la convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità che impone che anche alle stesse venga garantito il consenso informato, ha sottolineato come il rilievo costituzionale dei diritti coinvolti esclude che gli stessi possano essere compressi dall’esercizio del potere dell’autorità pubblica, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo spettando, in caso di violazione dei principi richiamati dal TAR, al giudice ordinario garantire il pieno rispetto dei diritti della dignità e della libertà della persona.
“Si tratta di una decisione estremamente importante – commenta l’avvocato Gianluigi Pellegrino che ha curato il ricorso per il Movimento Difesa del Cittadino – Il TAR infatti – prosegue il legale – è giunto a individuare la giurisdizione del giudice ordinario proprio dopo aver sottolineato il carattere costituzionale e incomprimibile del diritto di scelta che ogni individuo ha con riferimento a qualsivoglia pratica e intervento che debba avvenire sul suo corpo. Con riferimento alle persone che non sono in grado di esprimere la propria volontà, come i pazienti in Stato Vegetativo Permanente, – continua l’avvocato Pellegrino – gli stessi non devono essere discriminati”.
“Questo vuol dire che quando la volontà dei pazienti in SPE, espressa con strumenti come il testamento biologico o, in assenza, ricostruita con gli strumenti che il diritto civile appresta (come avvenuto nel caso Englaro), tale volontà deve essere rispettata così avviene per la volontà espressa da tutte le altre persone. Si tratta in altri termini – aggiunge il legale – di applicare un vero principio di uguaglianza in favore dei disabili che altrimenti verrebbero privati di una facoltà che viene pacificamente riconosciuta a tutte le altre persone. Risulta, quindi, evidente come il testamento biologico debba essere semplicemente uno strumento per rendere più facilmente conoscibile la volontà del paziente che in quel momento non può esprimersi, giammai uno strumento per limitare l’espressione di quella volontà. In tal caso, i principi che abbiamo illustrato in ricorso ne evidenziano la sicura incostituzionalità. E, infatti, una legge che limitasse la volontà esprimibile con il testamento biologico sarebbe in contrasto con quei diritti assoluti che il TAR Lazio ha evidenziato come incomprimibili anche dal pubblico potere tanto da aver escluso una giurisdizione del giudice amministrativo”.
Il Movimento Difesa del Cittadino che ha promosso il ricorso nella persona del suo Presidente Antonio Longo esprime “grande soddisfazione per la pronuncia ottenuta dal TAR che costituisce un nuovo tassello in favore della difesa della salute, della dignità e dell’uguaglianza delle persone. Speriamo davvero che il Parlamento, che in queste ore torna a discutere della vicenda, tenga conto dei principi espressi dal giudice ed eviti di approvare una incostituzionale restrizione dell’espressione di volontà”.
Documenti
<DOC:1704|_blank>SCARICA LA SENTENZA DEL TAR LAZIO 8650/09 SU RICORSO MDC (PDF)
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