Con ricorso presentato in data 09/07/2012 all’ABF (Arbitrato Bancario Finanziario) una condomina, rappresentata dal Movimento Difesa del Cittadino MDC di Ceriale (SV), ha chiesto che sia imposta alla banca la consegna della documentazione relativa al conto corrente intestato al condominio nel quale abita.
L’istituto bancario si è rifiutato di adempiere alla richiesta affermando che, “in osservanza della privacy”, gli estratti conto non possono essere rilasciati a chi non sia intestatario del conto, ritenendo tale solo il condominio “nella persona dell’amministratore quale legittimo rappresentante”.
Da parte sua anche l’amministratore, per il tramite del legale, ha inviato una lettera alla banca in cui ha vietato “nuovamente […] di consegnare gli estratti conto, ribadendo che i singoli condomini possono chiedere gli estratti conto unicamente all’amministratore, ma non alla banca”.
Il Collegio dell’ABF (Arbitrato Bancario Finanziario) investito della questione, ha ritenuto di confermare il proprio orientamento già espresso nella decisione n. 814 del 19/4/2011, in cui ha stabilito che “la natura giuridica del condominio è controversa in dottrina e in giurisprudenza; tuttavia ritiene di aderire alla giurisprudenza di Cassazione prevalente che qualifica “il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini”, sicché “l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale” (cfr. ad es., Cass. 21 gennaio 2010, n. 1011). Per altro, nella giurisprudenza di merito si rinviene anche un precedente specifico nella sentenza del Tribunale di Salerno (30/07/2007) ove si legge che “ogni condomino, in quanto “cliente” […] deve aver diritto di ottenere direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto”.
Il Collegio ha respinto anche l’obiezione sollevata dalla banca di non poter consegnare i documenti per ragioni di tutela della riservatezza, in quanto, nel medesimo precedente già richiamato, esso ha avuto modo di chiarire che, per quanto sia “indubbio che la banca è tenuta a non rivelare a terzi estranei le notizie riservate inerenti ai rapporti con la clientela […] è altrettanto vero che quando la legittimazione del terzo appare certa, la banca è tenuta a dare l’informazione richiesta, non potendo pretendere che il terzo si rivolga al giudice o, come in questo caso, all’ABF, perché la svincoli dal segreto bancario. […] il condomino che sia legittimato come tale, ha diritto a richiedere le informazioni inerenti al conto corrente bancario del condominio. Il diritto del condomino all’informazione, da un lato, appartiene alla sua sfera giuridica”.
Sulla base di queste argomentazioni, il Collegio dell’ABF ha ritenuto fondato il ricorso presentato da una condomina, rappresentata dal Dr. Antonio Rinaldi, Responsabile del Movimento Difesa del Cittadino MDC di Ceriale (SV).
Infatti ha confermato il principio secondo cui ogni condomino deve avere diritto di ottenere direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti di conto corrente intestato al condominio nel quale abita.
Come ottenere l’estratto : Si può richiedere alla banca una convocazione per ricevere dalla banca stessa l’estratto di conto mostrando un elenco dei componenti il condominio (o altro documento).
Inoltre, la sede MDC di Ceriale ha creato un programma “Ghosts Buster” che rileva operazioni non valide di difficili individuazione sull’estratto di Conto bancario. Per qualsiasi informazione ulteriore ci si può rivolgere direttamente al responsabile di MDC Ceriale (SV) Dr. Antonio Rinaldi 349/4354623.
Dr.sa Serena Pagan MDC Genova e Liguria