MDC Firenze comunica ed avvisa che nei giorni scorsi del tutto inopportunamente ed infondatamente è circolata con veemenza la notizia secondo cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avrebbe dichiarato illegittimo il canone Rai con una sentenza dello scorso 30 dicembre.
“Il canone RAI è illegittimo. Lo dice l’Europa!” Così hanno riportato negli ultimi giorni e riportano tutt’oggi numerosi quotidiani nazionali on line, siti web. Ciò che è più grave è che lo hanno ufficialmente annunciato anche fior fiore di professionisti iscritti ad Albi: avvocati e giornalisti, i quali hanno dato per scontata l’esistenza di una asserita e non meglio specificata sentenza della Corte europea dei diritti umani emessa il 30 Dicembre 2013.
Sono stati seguiti a ruota anche da qualche Associazione dei Consumatori che fondandosi sulla non dimostrata (né dimostrabile) esistenza della sentenza hanno annunciato Class Action a go go perché la sentenza in oggetto avrebbe affermato il principio per il quale il canone RAI è illegittimo in quanto non atterrebbe alla “materia fiscale, nocciolo duro della supremazia del potere pubblico, essendo dominante il carattere pubblico tra il contribuente e il resto della comunità”.
MDC Firenze è stata contattata da cittadini dell’hinterland fiorentino e pratese che avevano appreso tramite social network la notizia, intenzionati ad impugnare il canone o personalmente o aderendo alla Class Action data per scontata e doverosa.
L’avv. Barbara Gualtieri, Presidente di MDC Firenze, avvisa e comunica che alcuna sentenza in merito è stata pronunziata nella data indicata dalla Corte Europea, ed evidenzia la superficialità con cui la notizia è prepotentemente rimbalzata anche tramite organi/professionisti che sarebbero stati tenuti a verificare prima le fonti, inducendo i cittadini in errore alle soglie della scadenza, in un periodo economicamente difficile. Per gli operatori del Diritto, dell’ Associazionismo e della Comunicazione dare per certa l’esistenza di una sentenza (ed addirittura commentarla, suggerendo azioni legali in merito) che di fatto è irreperibile nel numero e nel testo e pertanto prima ancora di averla letta ed averne verificato il deposito è gravemente fuorviante, superficiale e approssimativo.