Una guida pratica per capire come funziona l’estinzione anticipata di un mutuo per la casa, se ci sono penali o costi aggiuntivi da sostenere. Una casa nuova è un punto di partenza per la vita coniugale, anche se oggi causa crisi sono sempre di più i giovani che non riescono ad averne una propria. Chi riesce ad avere le disponibilità economiche ha poi bisogno di aprire un mutuo per cui per tanti consumatori è utile sapere come effettuare il calcolo della rata del mutuo in modo da avere dei costi contenuti.
Per chi deve sottoscrivere un mutuo oggi ci sono tante offerte poco costose, dai prodotti di Barclays a quelli di Cariparma, etc. L’importante è sapere come scegliere il più adatto alle nostre esigenze e disponibilità in modo da avere poi un mutuo semplice da poter ripagare.
A volte questo mutuo può essere così semplice da ripagare che si arriva alla sua estinzione anticipata. Ma cosa significa estinzione anticipata? E cosa fare se ci ritroviamo in questa situazione? Con questa breve guida pratica cerchiamo di spiegarlo. Se per esempio siamo una famiglia che ha sottoscritto un mutuo della durata di 25 anni, e da poco abbiamo ricevuto in eredità un piccolo capitale, potremmo pensare di utilizzarlo proprio per estinguere il mutuo. Dobbiamo sapere per prima cosa che grazie alla Legge Bersani del 2007 non dobbiamo pagare nulla.
Se invece abbiamo stipulato il mutuo prima casa dopo il 2 febbraio 2007 e vogliamo rimborsarlo in anticipo, ci basterà fare una richiesta alla banca di con cui abbiamo aperto il mutuo e poi versare il capitale residuo senza altre spese aggiuntive.
Attenzione però: se il nostro contratto prevede delle clausole che includono il pagamento di un particolare sovrapprezzo a favore della banca, grazie al decreto Bersani, le stesse sono da considerarsi nulle. Nel caso di finanziamenti sottoscritti prima del 2 febbraio 2007, le penali di estinzione mutuo previste dal contratto in essere saranno ridotte per effetto del Decreto Bersani. Quindi nel caso la banca dovesse richiederci dei soldi, facciamo riferimento a questi decreti perché per legge non siamo tenuti a pagare nulla.
Grazie ad un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le associazioni dei consumatori il limite massimo di queste penali va calcolato sul capitale ancora da restituire e varia in base al tipo di mutuo (mutui a tasso fisso, mutui a tasso variabile o mutui a tasso misto), alla data in cui è stato stipulato e alla data data di scadenza del contratto.
In questo caso bisogna sapere le caratteristiche del mutuo che abbiamo sottoscritto: se questo è a tasso variabile e alla scadenza del contratto mancano due anni o meno, la banca non può richiedere alcuna penale; nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo la penale massima richiesta dalla banca può essere dello 0,2% sul capitale residuo; in tutti gli altri casi la penale massima sarà pari allo 0,5%. Anche i mutui a tasso fisso stipulati prima del 2001 non prevedono penale negli ultimi due anni di ammortamento; il sovrapprezzo per l’estinzione mutuo sarà pari allo 0,2% nel terzultimo anno e dello 0,5% negli altri casi.
Se i mutui a tasso fisso sono stati sottoscritti dal 2001 in poi, le penali massime raggiungono l’1,9% nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo, l’1,5 nella seconda metà del periodo di ammortamento, lo 0,2% nel terzultimo anno e nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
Gli stessi costi si applicano ai mutui a tasso misto stipulati dal 2001, se al momento dell’estinzione anticipata il tasso è fisso. In tutti gli altri casi, i mutui a tasso misto prevedono le stesse penali del variabile. Se il contratto di mutuo prevede delle commissioni di estinzione di importo pari o inferiore a quelle stabilite dalla legge, si avrà diritto ad uno sconto maggiore.