Il Tribunale di Palermo ha condannato l’amministratore di un condominio che si era rifiutato di consegnare i nominativi dei condòmini non in regola con i pagamenti. L’ordinanza risale al 19 Marzo 2014.
Il caso
Tutto parte dalla richiesta di un avvocato all’amministratore relativamente alla lista dei condòmini morosi. Quest’ultimo si era rifiutato categoricamente di fornire i chiesti nominativi adducendo ragioni di privacy. L’avvocato decideva di adire le vie legali ed all’esito del relativo procedimento l’amministratore veniva condannato a pagare a titolo di risarcimento danni la somma di euro 2.000,00.
La vicenda nasceva dal mancato pagamento da parte del condominio di alcune prestazioni fornite dall’avvocato il quale, chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, si rendeva conto che il condominio non disponeva del denaro necessario per estinguere il debito. Quindi, per recuperare il credito, si vedeva costretto a richiedere l’elenco dei condòmini morosi.
La legge n. 220/2012 prescrive che il condominio, nella persona del suo amministratore, è tenuto a comunicare ai creditori i nominativi dei condòmini morosi. Secondo l’avvocato, la mancata fornitura di tali nominativi dà luogo ad un danno. Il giudice ha riconosciuto valida questa tesi ed ha condannato l’amministratore al risarcimento dei danni.
Il limite della privacy affievolita
L’ordinanza in commento rappresenta un importante precedente per i tanti creditori dei condomini. L’interrogativo sulla tutela dei dati sensibili torna di attualità vista anche la nuova formulazione dell’articolo 63 disp. att. c.c.., in forza del quale l’amministratore, a richiesta dei creditori insoddisfatti, è tenuto a trasmettere i dati dei condomini morosi (comma 1).
Peraltro, in relazione all’obbligo gravante sull’amministratore di procurare alle ditte fornitrici i dati dei condòmini, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali si è già occupata della questione (cfr. nota del 26 settembre 2008) ed ha precisato che la normativa in tema di privacy non pone alcun vincolo alla comunicazione di detti dati.
L’Autorità garante ha richiamato anche un suo precedente provvedimento del 18 maggio 2006, relativo al trattamento dei dati personali connessi all’attività di gestione di condomini, in cui al punto 2.1 veniva precisato che le informazioni trattate per finalità di gestione e amministrazione del condominio ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettere a), b) o c), del codice privacy, possono essere riferite a ciascun condomino in quanto funzionali all’amministrazione comune. Pertanto, concludeva l’Autorità garante, non sussiste alcun vincolo nella normativa privacy alla comunicazione di detti dati. Con la citata legge di riforma del condominio, si è passati dalla possibilità all’obbligo dell’amministratore di comunicare le informazioni relative ai condomini morosi, e ciò a semplice richiesta dei creditori.
L’amministratore e i rapporti tra morosi e terzi creditori
Come abbiamo poc’anzi accennato, ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., l’amministratore, su richiesta dei creditori non ancora soddisfatti, è tenuto a trasmettere i dati dei condomini morosi; il comma 2 precisa che i creditori devono agire preliminarmente nei confronti dei condomini non in regola con i pagamenti e successivamente, dopo una preventiva infruttuosa escussione dei morosi, possono rivalersi nei confronti dei condomini in regola (c.d. beneficio di preventiva escussione).
Matteo Moschini – MDC Treviso