Di recente, i giudici di legittimità hanno sancito “un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia nell’ambito dell’attuale ordinamento giuridico” legittimando un’interpretazione evolutiva e indirizzata dalle norme vigenti, che “impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle cose” ma vada riconosciuto altresì come un “essere senziente“.
La Cassazione, con la sentenza del 13 marzo 2013, dispone che “il gatto, come anche il cane” vada valutato, ai fini di legge, come membro della famiglia e dunque, in virtù di queste ragioni, vada “collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore”.
Anche la Riforma del Condominio (L. 220/2012 – Entrata in vigore il 18 giugno 2013) sembra condividere l’indirizzo della Suprema Corte. L’articolo 1138 del Codice civile (come novellato dalla riforma) prevede che le norme del regolamento condominiale non possano vietare il possesso o la detenzione di animali domestici.
Rimane pertanto vietata la presenza dei cosiddetti animali esotici (come ad esempio i serpenti); non è pacifico l’assetto normativo che disciplina l’inquadramento degli animali d’affezione, i quali non sempre possono considerarsi “domestici” in senso proprio, come nel caso dei criceti, dei furetti o, per certi aspetti, dei conigli.
Per quanto poi concerne le altre direttive prescritte, si denota come l’accesso condominiale degli animali non diventi, tuttavia, completamente immune da ogni regolamentazione. Al riguardo è, infatti, buona norma rispettare le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009, con cui si prescrive di mantenere ordine e pulizia nell’intera area di passaggio, di usufruire del guinzaglio in ogni luogo e, qualora si fosse in possesso di animali con indole aggressiva, di applicare la museruola.
Rimane poi sempre vigente la responsabilità civile e penale, a carico dei proprietari, nel caso in cui scaturiscano danni o lesioni a persone, animali o cose, nonché l’obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati, ad esempio, dal proprio cane contro terzi.
È opportuno rammentare alcune aggiuntive prescrizioni per chi detiene animali domestici in un condominio: anzitutto, gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni in mancanza delle idonee cautele sovra menzionate; i proprietari degli animali devono tenere un comportamento congruo al dovere che impone loro di non nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi dello stabile.
In caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali si presentasse l’esigenza di richiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex articolo 844 del Codice civile, l’amministratore può proporre all’assemblea di procedere con la domanda di allontanamento dell’animale dall’abitazione in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile.
Infine per l’ipotesi di abbandono degli animali, senza supervisione alcuna e per un periodo temporale lungo, sul balcone o nelle abitazioni potrebbe configurarsi il reato di omessa custodia (articolo 672 del Codice penale).
Ettore Lizzi – MDC Foggia