A quasi quindici anni dall’entrata in vigore del REG. 178/2002, che ha istituito un sistema di allerta rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana, dovuto all’uso di mangimi o alimenti, finalmente il Ministero della Salute è orientato ad adottare un documento uniforme sulle procedure per il richiamo di prodotti alimentari non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare (alimenti dannosi o inadatti al consumo umano), da essere utilizzato per tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), responsabili della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.
Come previsto dal legislatore europeo, qualora un prodotto alimentare, a seguito di una valutazione del rischio, risulti dannoso per la salute umana (intossicazioni, allergie, malattie alimentari,ecc.) e sia già arrivato al consumatore, l’OSA dovrà avviare la procedura di richiamo, consistente nell’informare immediatamente le autorità competenti (ASL) e informare i consumatori mediante media, tv-radio, sito web, cartellonistica presso punti vendita e social network. Il consumatore ignaro del rischio proveniente dal prodotto richiamato, ha diritto al rimborso del prezzo pagato per l’acquisto dell’alimento, presso il punto vendita dove ha acquistato lo stesso.
Il documento per gli OSA, approvato nella conferenza Stato-Regioni del 13 novembre 2008 e ancora in discussione, è stato presentato alle associazioni dei consumatori presso la Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, e prevede che il testo del richiamo contenga le seguenti indicazioni: denominazione di vendita, marchio del prodotto, nome dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, lotto di produzione, marchio d’identificazione dello stabilimento (prodotti lattiero caseari), nome del produttore e sede dello stabilimento (indicazione questa non più obbligatoria, dopo l’entrata in vigore del Reg. UE 1169/2011), data di scadenza o termine minimo di conservazione, descrizione peso/volume unità di vendita, motivo del richiamo (pericolo che ha determinato il richiamo), istruzioni al consumatore per la gestione del prodotto acquistato (modalità per contattare l’azienda, riconsegna prodotto per rimborso, ecc.), fotografia del prodotto, così come si presenta al consumatore all’atto dell’acquisto, una novità (quest’ultima) che dopo anni di inutili polemiche, consente finalmente un’informazione più immediata e chiara al cittadino.
Inoltre, a differenza di quanto accade oggi, nelle intenzioni c’è la creazione di un portale web specifico contenente tutte le comunicazioni di richiamo con le informazioni previste dal nuovo documento.
Le associazioni presenti, Altroconsumo, Codici, Movimento difesa del Cittadino ed Unione Nazionale Consumatori , hanno rimarcato il ritardo di più di dieci anni nell’adozione di un documento di definizione della procedura di richiamo e di informazione ai consumatori, e hanno richiesto che l’inserimento dei richiami sul portale sia il più automatizzato e veloce possibile. I consumatori auspicano, inoltre, la pubblicazione di ulteriori informazioni a corredo della notizia del richiamo per spiegare più in dettaglio le possibili conseguenze sulla salute che motivano il richiamo stesso.
Inoltre, è stata richiesta all’unanimità maggiore trasparenza e informazione sul portale, che ci si augura sarà online nel 2016, per evitare il ripetersi di ritardi nell’informazione da parte del Ministero della Salute come fù nel caso dell’ epatite A nei frutti di bosco, e la pubblicazione di un vademecum per il cittadino sulle procedure da seguire per la segnalazione alle autorità di un prodotto alimentare imperfetto, adulterato o alterato.
Resta l’amaro in bocca per l’abolizione dell’indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione, operata da un Regolamento CE lo scorso 13 dicembre 2014. Tale informazione rendeva più agevole l’intervento immediato da parte delle Autorità competenti in caso di ritiro del prodotto alimentare per le ispezioni del caso, in teoria è richiesta anche in caso di richiamo, ma sarà impossibile per il consumatore averla a meno che non cambino le regole.
Altroconsumo, Codici, Movimento difesa del Cittadino ed Unione Nazionale Consumatori