La Direzione Generale della Sicurezza Alimentare ha pubblicato le procedure per il richiamo, da parte degli OSA, di prodotti alimentari non conformi. Indicazioni anche per la pubblicazione dei dati riguardanti i prodotti richiamati per una corretta tutela del consumatore.
Riportiamo il dettaglio riportato da Anmvi Oggi
Le procedure sono dettagliate nella nota ministeriale inviata agli Assessorati alla Sanità, alle organizzazioni dei produttori e dei consumatori, allo scopo di precisare gli obblighi che le norme europee pongono in capo agli OSA (Operatori Settore Alimentare) e di rendere agevole per il consumatore l’individuazione del prodotto oggetto di richiamo.
Definizione di ‘richiamo’- Con il termine ‘richiamo’ si intende la procedura obbligatoria a carico dell’OSA (Operatore Settore Alimentare) prevista dall’art. 19 paragrafo 1 “Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori in maniera efficace e accurata del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti al consumatore, quando altre misure non siano sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.” Quanto sopra – specifica la nota ministeriale- “si applica anche agli operatori economici, di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) 1935/2004, responsabili della sicurezza di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti”.
Per il consumatore- Al fine di rendere agevole per il consumatore l’individuazione del prodotto oggetto di richiamo, questo deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
– denominazione di vendita;
– marchio del prodotto;
– nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato;
– lotto di produzione;
– marchio di identificazione dello stabilimento, ove applicabile;
– nome del produttore e sede dello stabilimento;
– data di scadenza o termine minimo di conservazione;
– descrizione peso/volume unità di vendita;
– motivo del richiamo: descrizione precisa del pericolo che ha determinato il richiamo del prodotto. Al riguardo la DGSAN ritiene “che un’indicazione generica, del tipo “prodotto non conforme”, non sia sufficiente a soddisfare il requisito di accuratezza dell’informazione dettato dall’articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002”;
– le istruzioni al consumatore per la gestione del prodotto acquistato, nonché ulteriori eventuali avvertenze, incluse le modalità per contattare l’assistenza clienti (numero verde, indirizzo e-mail, ecc.)
– fotografia del prodotto, così come si presenta al consumatore all’atto dell’acquisto.
– denominazione di vendita;
– marchio del prodotto;
– nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato;
– lotto di produzione;
– marchio di identificazione dello stabilimento, ove applicabile;
– nome del produttore e sede dello stabilimento;
– data di scadenza o termine minimo di conservazione;
– descrizione peso/volume unità di vendita;
– motivo del richiamo: descrizione precisa del pericolo che ha determinato il richiamo del prodotto. Al riguardo la DGSAN ritiene “che un’indicazione generica, del tipo “prodotto non conforme”, non sia sufficiente a soddisfare il requisito di accuratezza dell’informazione dettato dall’articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002”;
– le istruzioni al consumatore per la gestione del prodotto acquistato, nonché ulteriori eventuali avvertenze, incluse le modalità per contattare l’assistenza clienti (numero verde, indirizzo e-mail, ecc.)
– fotografia del prodotto, così come si presenta al consumatore all’atto dell’acquisto.
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