Entra in vigore il primo luglio il il decreto 103/2016, recante le sanzioni sull’olio d’oliva. Il decreto rappresenta un ulteriore passo in avanti per la tutela dell’olio d’oliva italiano e per una sempre maggiore difesa dei consumatori e dei produttori.
Silvia Biasotto ne ha parlato a Radio Articolo Uno: ascolta il podcast della puntata del 22/06/2016 di Consumeradio.
Riportiamo la nota del Mipaaf sul decreto.
In particolare, tra le principali norme, figurano le sanzioni per il cosiddetto ‘country sounding’, vale a dire la sanzionabilità, per la prima volta, dell’evocazione di un’origine geografica dell’olio diversa dall’origine dell’olio stesso, anche se correttamente etichettato; per il mancato rispetto del regolamento sugli imballaggi; per la mancata o difforme indicazione in etichetta dell’informazione sulla categoria di olio; per il mancato rispetto dell’obbligo di tenere i registri degli oli d’oliva e di sansa d’oliva.
In vista dell’entrata in vigore, la circolare applicativa dell’Ispettorato centrale repressione frodi (Icqrf) del decreto è già disponibile sul sito internet del Mipaaf alla seguente pagina: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10213
NEL DETTAGLIO
SANZIONE DEL COUNTRY SOUNDING
L’art. 4 comma 1 prevede la sanzionabilità per i produttori che riportano “segni, figure o illustrazioni che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri.” Si tratta di una norma di grande rilevanza perché per la prima volta viene sanzionato il fenomeno del cosiddetto “Country sounding” (nel caso di evocazione italiana dell’italian sounding) per il solo fatto che vi siano sulla confezione dei segni richiamanti un’origine geografica diversa da quella correttamente indicata in etichetta.ESEMPIO: si pensi a un olio d’oliva extra vergine che in etichetta riporta correttamente la dizione dell’origine “Miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione”, ma che presenta sulla bottiglia o nel packaging “segni, figure o illustrazioni che possono evocare” un’origine italiana (tricolore, nomi o aggettivi di italianità, immagini tipiche italiane ecc.)
APPLICAZIONE
La norma si applica a tutti i marchi registrati in Italia successivamente al 31 dicembre 1998 o in Europa al 31 maggio 2002 e consente di punire i comportamenti di concorrenza sleale messi in atto da chi imbottiglia ed etichetta l’olio, quando l’etichettatura e, più in generale, la presentazione del prodotto possono evocare un’origine diversa.
COMPETENZA SANZIONATORIA
Viene riportata in capo allo Stato (precedentemente era regionale) ed esercitata dall’Ispettorato centrale repressione frodi. Per tutti gli articoli che prevedono sanzioni pecuniarie, ad eccezione degli
articoli 6, 7 e 8, è prevista la clausola di salvezza che subordina
l’applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il
fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato.
articoli 6, 7 e 8, è prevista la clausola di salvezza che subordina
l’applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il
fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato.