L’illegittimità dell’Iva sulla T.i.a. (tariffa di igiene ambientale) è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5078/2016 che ha dichiarato che l’IVA non può essere applicata su una tassa, perché la legge vieta il principio della doppia imposizione. Il rimborso dell’iva sulla T.i.a. è la possibilità per i contribuenti che hanno pagato l’Iva sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti ai Comuni, di ottenere un rimborso sugli importi pagati.
Mentre la Tarsu era calcolata sulla base dei metri quadri dell’immobile ed era quindi una tassa a tutti gli effetti, la Tia era una tariffa calcolata su una quota fissa e una variabile, per cui in quei Comuni che hanno applicato la TIA con l’IVA, è possibile richiedere il rimborso. In questi ultimi anni, infatti, sono state tantissime le sentenze che hanno decretato l’illegittimità dell’IVA sulla tassa rifiuti perché in contrasto al principio che vieta la doppia imposizione fiscale, sebbene l’Agenzia delle Entrate abbia sempre ribadito, invece, la legittimità dell’IVA sulla TIA, TARES e TARSU in quanto considerate non tasse ma somme corrisposte ai Comuni per i servizi resi di smaltimento rifiuti.
L’ultima sentenza della Corte di Cassazione la n. 5078/2016, che riprende le precedenti sentenze 3756/2012, 238/2009 e ordinanza 300/2009, ha ribadito nuovamente il concetto: l’Iva del 10% non è dovuta in considerazione della natura propriamente tributaria della Tia. Pertanto, i cittadini che nel corso degli anni hanno pagato la tassa rifiuti con l’applicazione dell’IVA al 10%, possono chiederne il rimborso, presentando una specifica domanda ai Comuni che con la TIA hanno applicato l’iva al 10%.
Scarica il mini-vademecum sulle modalità di rimborso dell’IVA sulla T.i.a, ad opera di Fausto Ridolfo, di MDC Brolo Messina.