Sugli scaffali sono già arrivati Panettoni e Pandori, i dolci simbolo del Natale. Tra offerte e imitazioni, come deve muoversi il consumatore? Il Movimento Difesa del Cittadino ricorda che l’Italia riserva una tutela speciale di questi due dolci tradizionali. Soltanto i prodotti realizzati secondo il disciplinare sancito da un Decreto del 2005 potranno utilizzare la denominazione riservata “Panettone” e “Pandoro”.
Scopriamoli insieme!
IL PANETTONE –L’impasto del panettone deve contenere i seguenti ingredienti: farina di frumento; zucchero; uova di gallina di categoria ”A” o tuorlo d’uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo; materia grassa butirrica, in quantità non inferiore al 16%; uvetta e scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al 20%; lievito naturale costituito da pasta acida; sale.
Il produttore può aggiungere anche i seguenti ingredienti: latte e derivati; miele; malto; burro di cacao; zuccheri; lievito fino al limite dell’1%; aromi naturali e naturali identici; emulsionanti; acido sorbico; sorbato di potassio.
IL PANDORO –L’impasto del pandoro deve contenere i seguenti ingredienti: farina di frumento; zucchero; uova di gallina di categoria “A” o tuorlo d’uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo; materia grassa butirrica, in quantità non inferiore al 20%; lievito naturale costituito da pasta acida; aromi di vaniglia o vanillina; sale.
Il produttore può aggiungere anche i seguenti ingredienti: latte e derivati; malto; burro di cacao; zuccheri; lievito fino al limite dell’1%; zucchero impalpabile; aromi naturali e naturali identici; emulsionanti; acido sorbico; sorbato di potassio.
“I requisiti indispensabili per “Panettone”, “Pandoro” sono la lievitazione naturale e la presenza obbligatoria ed esclusiva di burro ed uova fresche – spiega Silvia Biasotto, esperta del Movimento Difesa del Cittadino – Quindi attenzione a quando trovate sugli scaffali i cd “Dolci di Natale”: sulla lista degli ingredienti potreste trovare materie prima scadenti come grassi vegetali o ovo prodotti”.
Infine solo i prodotti venduti direttamente nei laboratori, possono essere commercializzati senza etichetta purché sul banco di vendita un cartello che indichi la denominazione di vendita e la lista degli ingredienti.