La lettura del documento in consultazione pubblica è molto interessante e di fatto chiarisce qual è a questo punto, pur prima dei risultati della consultazione stessa, la posizione dell’AGCOM sul problema.
Innanzitutto l’obiettivo è chiaro: l’Authority intende “individuare possibili azioni e misure per garantire la libera scelta delle apparecchiature terminali da parte degli utenti di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche e di servizi di accesso ad Internet”, quasi a sottolineare che questa libera scelta non può essere oggetto di discussione, essendo sancita chiaramente dai regolamenti europei.
Infatti la stessa AGCOM prosegue: “I fornitori di servizi di accesso a Internet non dovrebbero, dunque, imporre restrizioni all’utilizzo di apparecchiature terminali; in altre parole, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali”.
Una posizione così netta e chiara non dovrebbe poter essere modificata radicalmente dalla consultazione pubblica; il dibattito, secondo quanto opposto dalle telco, si sposta però sul piano dell’indentificare il modem (e anche il router che lo integra) come punto terminale della rete pubblica e quindi di fatto un nodo della propria rete e non un componente facente parte della rete locale privata dell’utente. Per supportare questa interpretazione, che di fatto escluderebbe il modem/router dalla libertà di scelta da parte dell’utente, le telco, secondo l’Authority, dovrebbero fornire “ragioni tecniche oggettive per ritenere l’apparecchiatura fornita dall’ISP parte della sua rete e, dunque, obbligatoria”. Se tali ragioni, però, non dovessero essere riscontrate, anticipa l’AGCOM, la pratica commerciale di vincolare la connessione all’adozione di un router obbligatorio è da ritenersi in contrasto con la normativa.
Ma l’AGCOM, nelle conclusioni del documento di consultazione, entra nel problema in maniera più esplicita, apparentemente superando anche l’eventuale obiezione dell’interpretazione del punto terminale di rete: “L’Autorità ritiene che i fornitori di accesso ad Internet non possano imporre nessuna limitazione contrattuale alla libertà di uso delle apparecchiature terminali di accesso. Spetta quindi agli utenti il diritto di scegliere se acquistare in proprio il terminale o utilizzare il terminale fornito dall’operatore”. E ancora: “Dunque, i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche devono consentire che il cliente possa scegliere le apparecchiature terminali di accesso ad Internet, compresi i router di cui in parola, e non possano imporne la fornitura”.
Infine – ed è una giusta cautela – l’AGCOM entra anche nel merito dei costi connessi all’attivazione del collegamento e al fatto che questi non devono essere discriminatori nei confronti degli utenti che dovessero scegliere di non adottare il modem del gestore: “Gli operatori non possono obbligare gli utenti ad utilizzare il proprio terminale di accesso ad Internet, ma si devono limitare ad offrirne la fornitura, informando l’utente di eventuali restrizioni”. E l’Authority espone esplicitamente anche un esempio di pratica ritenuta scorretta: “Ad esempio, i fornitori di servizi di accesso potrebbero imporre dei costi non giustificati tecnicamente a carico del consumatore sull’offerta singola di accesso, col fine di renderla meno attraente rispetto all’offerta abbinata al terminale, in modo da scoraggiarne l’acquisto”.
Infine, l’AGCOM considera anche la tipologia di servizi forniti, che non devono essere limitati nel caso di scelta di apparato di rete liberamente scelto dall’utente: “Si reputa che la scelta da parte di un utente di utilizzare un’apparecchiatura terminale per l’accesso ad Internet procurata autonomamente in luogo di quella fornita dall’operatore non debba pregiudicare la fruizione dei servizi aggiuntivi previsti in abbinamento al servizio di accesso ad Internet, in quanto ne risulterebbe condizionata la libertà di scelta dell’apparecchiatura terminale”.