La questione è di massima importanza. Difatti, se non prontamente informato, il destinatario può correre il rischio di non esercitare i propri diritti o di doverli esercitare entro tempi più limitati rispetto a quelli previsti dalla legge.
A tal proposito, la sede di MDC Roma Ovest, insieme all’Avv. Dalila Loiacono, segnala un importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, 16774/18, secondo cui “se, è in atti la raccomandata di notifica della cartella impugnata, ricevuta da familiare convivente, ma non risulta spedita la c.d. raccomandata informativa (Cass. 2868/2017; 11051/2018) che deve essere spedita in tutti i casi in cui l’atto è ricevuto da persona diversa dal destinatario la cartella deve essere annullata, in virtù del fatto che l’art. 26 d.p.r. 602/73, all’ultimo comma, richiama espressamente l’art. 60 d.p.r. 600/1973, laddove lo stesso recita “per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60”, che impone la predetta raccomandata informativa.
In conclusione, la sentenza in parola ha ribadito il principio generale secondo cui è consentito consegnare copia dell’atto da notificare a persona diversa dal destinatario, purché successivamente sia inviata la c.d. raccomandata informativa.
<<La sentenza in parola costituisce un esempio virtuoso di giustizia>>, dichiara l’Avv. Dalila Loiacono.
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