Al momento stai visualizzando Come e a chi presentare il piano del consumatore secondo il codice della crisi d’impresa

Il procedimento di ristrutturazione dei debiti, secondo il nuovo codice della crisi d’impresa, si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali  – cioè dove gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (residenza o domicilio e, se questi sono sconosciuti, ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita) -. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.

La domanda deve essere presentata da un Organismo di Composizione della Crisi e per la per la presentazione del piano non è necessaria l’assistenza del difensore.

Alla proposta di piano di ristrutturazione deve essere allegata una relazione dell’Organismo di composizione della crisi contenente:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. (serve per valutare se il debitore è meritevole e se la situazione di crisi non sia stata da lui provocata attraverso l’assunzione consapevole di più obbligazioni rispetto a quelle che poteva adempiere, ma sia dipesa da altre circostanze);
  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ad esempio, la perdita dell’unica fonte di reddito tramite la quale riusciva a far fronte ai debiti assunti);
  3. la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  4. l’indicazione dei costi presumibili della procedura.

L’organismo di composizione della crisi, entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico, informa gli uffici territorialmente competenti, in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, in particolare:

  • l’agente della riscossione;
  • gli uffici fiscali;
  • gli enti locali.

Tali uffici, nei 15 giorni successivi, comunicano all’OCC il debito tributario accertato e/o gli eventuali accertamenti pendenti. Con il deposito della domanda si ha la sospensione del corso degli interessi – convenzionali o legali – fino alla chiusura della procedura e ai soli effetti del concorso, ma non si applica ai crediti ipotecari, pignoratizi e privilegiati. 

L’OCC, nella relazione, ha il compito di valutare anche il comportamento dei finanziatori, per stabilire se, nel concedere il finanziamento ad un soggetto già indebitato, è stato considerato il merito creditizio del debitore o se vi è stata negligenza, tale da provocare un aggravamento della situazione debitoria del consumatore. Questa valutazione deve essere effettuata in considerazione del reddito disponibile del consumatore, dedotto l’importo necessario al mantenimento di un tenore di vita dignitoso.

Alla procedura non può accedere il consumatore che:

  1. sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti;
  2. abbia già beneficiato dell’esdebitazione per 2 volte;
  3. abbia cagionato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode.

Con questa riforma introdotta nel nuovo codice, si vuole quindi favorire il debitore meritevole, e il Movimento difesa del Cittadino, con il progetto Liberiamoci (realizzato in collaborazione con SOS Impresa Rete per la Legalità Campania, e grazie al contributo della Regione Campania e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) è al fianco dei cittadini e dei consumatori attraverso delle campagne informative semplici e dirette, in grado di fornire uno strumento effettivo per uscire dalla propria situazione di insolvenza e scongiurare il rischio di divenire vittima di usura.

 

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Newsletter curata da Help Consumatori nell’ambito del progetto “LIBERIAMOCI – Prevenzione e contrasto dell’usura e del sovraindebitamento”, finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore – realizzato da MDC in partenariato con SOS Impresa Rete per la Legalità Campania.