Mdc, con il patrocinio del Ministero delle imprese e del Made in Italy e di Invitalia S.p.A, e insieme ad altre Associazioni di consumatori presenti sul territorio nazionale, mantiene alta l’attenzione in tema di pratiche commerciali invasive e scorrette di teleselling e telemarketing, anche alla luce dei recenti interventi del Garante della Privacy, tesi a prevenire e ridurre i rischi connessi al trattamento dei dati personali degli utenti.
Uno dei principali problemi rilevati infatti dal Garante nelle attività istruttorie culminate con sanzioni amministrative pecuniarie a note società come Tim e Sky Italia, è stata la mancanza di una corretta gestione delle black list o “liste di esclusione dalle campagne commerciali”.
Proprio al fine di porre rimedio a questa e ad altre affini problematiche e di disciplinare -in maniera quanto più uniforme questa complessa e variegata materia – l’Autority ha di recente approvato un Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, promosso da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori, la cui efficacia sarà effettiva con l’accreditamento dell’ Organismo di Monitoraggio (soggetto indipendente chiamato a verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami) e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Codice contiene al suo interno delle linee guida operative, per le società, tese a far svolgere – in conformità alla normativa privacy – le attività di contatto telefonico, con operatore, per finalità promozionale (telemarketing) o di vendita diretta (teleselling), nei confronti di persone fisiche, liberi professionisti o anche imprese individuali. In questo modo si potrà garantire trasparenza e conformità e supportare adeguatamente le società aderenti.
Queste ultime, dal canto loro, si dovranno impegnare ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing, raccogliendo consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.); informando in maniera precisa le persone contattate sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati e assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati).
Inoltre, per contrastare il fenomeno del “sottobosco” dei call-center abusivi, è stato stabilito che, nei contratti stipulati dall’operatore con l’affidatario del servizio, dovrà essere prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso. Le società saranno quindi tenute ad effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgessero trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, attraverso un’analisi sistematica e globale di informazioni personali.
L’adozione del Codice di condotta da parte del Garante rappresenta quindi un importante tassello nella lotta al telemarketing selvaggio, anche in ragione dell’ampia adesione dimostrata – fino ad oggi – dai principali operatori del settore e dell’impatto che questa autoregolamentazione potrà avere sulla tutela dei diritti dei consumatori.
Il Codice infatti riguarda tutte le “attività di trattamento dei dati personali effettuati da soggetti operanti in territorio italiano o estero per promuovere e/o offrire beni o servizi, tramite il canale telefonico, a soggetti ubicati nel territorio dello Stato italiano”; al fine di tutelare il “diritto alla tranquillità individuale delle persone” e al contempo “stimolare maggiore fiducia da parte di queste ultime rispetto alle attività promozionali veicolate telefonicamente”.