“Riteniamo ingiusta , inopportuna ed inappropriata nel merito la procedura di repressione sul web adottata dall’AGCOM con la Delibera, senza il ricorso alla Magistratura, e nutriamo serie perplessità circa la sussistenza di una sufficiente legittimazione in materia di diritto d’autore in capo all’Autorità”.
Questi i presupposti del ricorso al Tar Lazio presentato da Movimento Difesa del Cittadino, Altroconsumo, Assintel e Assoprovider – Confcommercio contro il nuovo regolamento definito di tutela del diritto d’autore emanato dall’Agcom con Delibera 680/13/Cons che entra in vigore oggi.
Come spiegato nell’ambito del Convegno svoltosi presso la Camera dei Deputati “il diritto d’autore regolazione amministrativa o parlamentare” dal Vicepresidente Nazionale MDC Francesco Luongo, da Marco Pierani Responsabile affari istituzionali di Altroconsumo e da Dino Bortolotto Presidente Assoprovider-Confcommercio, i motivi di illegittimità denunciati dalle associazioni al Tar spaziano dalla violazione del principio di legalità al difetto di potere, alla violazione delle norme Costituzionali sulla libertà di espressione ed ancora dalla usurpazione di poteri spettanti alla magistratura ordinaria ed alla polizia giudiziaria da parte dell’Agcom.
La regolamentazione appare in grado quindi per le Associazioni di ledere gravemente i diritti degli utenti e dei consumatori.
L’entrata in vigore del Regolamento comporterebbe la possibilità per gli utenti della rete di vedersi cancellati i propri siti internet, i blog, i forum senza neppure avere, adeguata conoscenza di una procedura amministrativa di tipo sanzionatorio a loro carico.
Per le associazioni è stato istituito in Italia un nuovo “processo” sul diritto d’autore, senza la magistratura e caratterizzato dall’assenza dei principi del giusto procedimento, quali la necessaria presenza del soggetto al quale vengono contestati addebiti, l’impossibilità di ottenere la sospensione del procedimento amministrativo per il soggetto “incolpato” di violare il diritto d’autore, mentre per converso il titolare del diritto può sospendere in qualsiasi momento la procedura rivolgendosi al giudice, sino a giungere in alcuni punti in diretta violazione dei principi di raccolta della prova e di riparto dei poteri.
Ma oltre alle persone fisiche la regolamentazione appare generare un grave danno anche alle piccole e medie imprese italiane che lavorano nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni considerati i gravosi oneri economici della procedura di enforcement di massa che verrebbero ad essere forzosamente addossati sugli internet service provider, nonché per il rischio che i siti internet gestiti da questi ultimi possano essere inibiti da sommari ordini amministrativi dell’Autorità.
Infine non è ancora chiaro quali siano i costi che dovrà affrontare l’Agcom per attuare le nuove competenze e con quali risorse economiche potrà svolgere il ruolo di gendarme del web e sopratutto chi dovrebbe sostenerne i costi.