Non sembra placarsi la tempesta di conguagli che sta colpendo milioni di utenti dell’elettricità chiamati a pagare bollette relative ad oltre 5 anni di consumi, spesso inesatte e frutto di letture presunte o rilevate senza il necessario contraddittorio.
E’ il caso di una consumatrice di Vicenza che si è vista portare in giudizio da Servizio Elettrico Nazionale (già Enel Servizio Elettrico) per 4 fatture pari a ben 17.512,58 euro.
Una brutta avventura per la signora, fortunatamente a lieti fine grazie all’ausilio del Movimento Difesa del Cittadino che con l’Avv. Matteo Moschini ha ottenuto dal Tribunale di Vicenza l’annullamento del Decreto Ingiuntivo con la Sentenza n. 2724/18.
Come sottolineato dal Giudice nella decisione la signora aveva tempestivamente contestato tutte le fatture, tra cui una contenente una lettura del contatore elettrico svolta in occasione della sua sostituzione in sua assenza.
Per il Tribunale la possibile autovettura dell’utente non è affatto un obbligo contrattuale del consumatore ma una mera prassi e da ciò discende l’impossibilità di imputare all’utente di non essersi avvalso dell’autolettura per evitare fatturazioni non conformi ai consumi effettivi, visto che al contrario, grava sulla società elettrica l’obbligo strumentale di verificare i consumi con periodici e regolari accessi presso gli utenti.
Laddove sia acclarata l’abnormità della fatturazione rispetto al passato, deve escludersi che la semplice lettura del tecnico dipendente dell’Enel, non avvenuta in contraddittorio, possa costituire prova certa della corrispondenza tra il dato fornito dal contatore (che potrebbe anche formare oggetto di una rilevazione errata) e il dato indicato nella fattura di pagamento emessa a carico dell’utente.
Il Movimento Difesa del Cittadino continua la sua attività di tutela dei consumatori di energia elettrica e gas e ricorda a tutti i consumatori che nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo 2018, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati.
E’ inoltre obbligo della azienda energetica informare il cliente della possibilità di pagare solo gli ultimi 2 anni contestualmente all’emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.