La Conciliazione Paritetica è un mezzo di risoluzione delle controversie non giudiziale che si svolge attraverso il confronto tra consumatore ed azienda, per il tramite dei loro rispettivi rappresentanti, definiti “conciliatori”.
La Conciliazione Paritetica è rapida, semplice, trasparente ed economica: ciò a vantaggio sia del Consumatore che del sistema giudiziario. Infatti, la procedura conciliativa paritetica ha tempi medi di risoluzione di circa 15 giorni e prevede un tempo massimo di 30 giorni.
La domanda di conciliazione può essere presentata dal consumatore presso tutti gli sportelli delle Associazioni dei Consumatori, appartenenti al CNCU, che hanno aderito al protocollo di conciliazione che ha costituito l’organismo ADR “Vodafone-Associazioni Consumatori”.

Organismo ADR

Vodafone e le Associazioni Consumatori Rappresentative a livello nazionale hanno costituito un organismo ADR per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di consumo relative a servizi e prodotti commercializzati da Vodafone.
Lo scopo e’ di rendere agevole, rapido ed economico per il consumatore risolvere una controversia che non é stato possibile risolvere tramite i normali gli ordinari canali aziendali di reclamo.

Come opera

L’organismo agisce secondo i principi di trasparenza, imparzialità, equità, efficacia, stabilità ed efficienza.
L’organismo ADR assegna la controversia a due conciliatori, uno per la parte aziendale e uno per la parte consumerista. I due conciliatori ricercano e sottopongono al Consumatore una soluzione condivisa che possa risolvere la controversia con soddisfazione di entrambe le parti.
L’organismo ADR Vodafone – Associazioni Consumatori non ha funzioni arbitrali.

Chi lo ha costituito e quali regole devono essere rispettate?

Di seguito puoi trovare il Protocollo di Conciliazione firmato da Vodafone e dalle Associazioni dei Consumatori aderenti ed il Regolamento di Conciliazione che regola il funzionamento dell’organismo ADR.

Conciliazione Paritetica

Chi puó avviare una Conciliazione Paritetica?

Il Protocollo e il Regolamento di Conciliazione prevedono che possano accedere alla conciliazione paritetica i consumatori, così come definiti dal Codice del Consumo, e le piccole imprese che abbiano caratteristiche di impresa familiare o artigianale e che risultino sottoscrittori di un numero massimo di 5 linee voce mobili, 2 linee voce fisse, una linea dati fissa (Adsl/Fibra) e in esclusione di servizi tipici corporate quali ad esempio i centralini aziendali.

Quali limitazioni vi sono alla Conciliazione?

La conciliazione puó essere proposta solo dopo che per la stessa controversia sia stato proposto presentato un reclamo in forma scritta.
La conciliazione non puó essere ammessa se presentata dopo 12 mesi dall’invio del reclamo, se il reclamo è ancora in lavorazione o se mancano dei dati minimi per poter identificare l’utenza oggetto della controversia.
Se ancora non hai presentato un fatto reclamo puoi farlo presentarlo anche online. Qui puoi trovare tutte le informazioni.

Quali diritti ha il Consumatore?

Il consumatore ha il diritto di abbandonare la procedura in ogni momento e per qualunque ragione. Il consumatore potrá accettare o rifiutare la proposta di risoluzione che gli viene sottoposta. La procedura é gratuita per il consumatore.

Quali sono le tempistiche?

Il protocollo e le norme prevedono che la procedura debba concludersi entro 90 giorni; la Commissione può decidere di prorogare detto termine di ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse. I tempi medi di risoluzione sono di circa 50 giorni

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