Scarsa chiarezza, problemi di comunicazione e disparità di trattamento per i possessori. Sono queste le motivazioni che hanno spinto ben 13 Associazioni Consumatori ad occuparsi della questione delle Polizze Dormienti. ACU, Adiconsum, ADOC, Adusbef, Altroconsumo, Assutenti, Codici, Confconsumatori, Casa del Consumatore, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori e Movimento difesa del Cittadino hanno infatti chiesto ed ottenuto un incontro con l’IVASS per affrontare congiuntamente la problematica e chiesto un’audizione alle Commissioni Parlamentari competenti affinché l’attuale struttura della norma possa essere modificata.
Nel provvedimento DL 179/2012, “Ulteriori misure urgenti per la crescita e lo sviluppo del Paese”, fra le varie disposizioni, ce n’è una che coinvolge i consumatori/cittadini beneficiari delle cosiddette polizze dormienti.
L’art.22 comma 14 modificato dalla legge di conversione 221/2012 così recita:
14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni».
La portata di tale articolo è molto significativa, infatti, sin dal 2008 una nuova legge fece cadere nel caos migliaia di risparmiatori che improvvisamente si videro rifiutare il pagamento di polizze stipulate dai loro genitori in quanto erano oramai prescritte perché erano passati due anni dalla morte dell’assicurato e per questo dovevano essere trasferite al Fondo dormienti.
Nel 2008, infatti, un decreto legge modificò la legge sugli strumenti dormienti introducendo il comma 345 quater dell’articolo 1 nella legge 266/2005 secondo cui “Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343”. Il comma 2 ter del dl 134/2008 ha fissato questo termine di prescrizione in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il diritto ( ad esempio la morte dell’assicurato o la scadenza della polizza).
Oggi questo termine, con l’articolo 22 comma 14, è passato a 10 anni, accordando finalmente quanto richiesto da alcune AACC già nel 2008 al Ministero dell’Economia, al fine di evitare così una disparità di trattamento tra i titolari di conti correnti dormienti e i titolari di polizze vita. Tale nuova norma certo risolve la situazione per il futuro, in quanto, dall’entrata in vigore del provvedimento tutte le polizze avranno un termine di prescrizione di 10 anni, ma purtroppo, allo stato attuale, non vale per le polizze già scadute e prescritte i cui capitali sono stati già devoluti, dal 2008 in avanti, al Fondo dormienti gestito da Consap.
Per evitare disparità di trattamento fra i vari possessori di tali polizze, chiediamo che si dia la possibilità agli aventi diritto – (beneficiari ed eredi) – di riavere indietro i capitali già devoluti facendo una richiesta al Fondo dormienti entro 10 anni dalla morte dell’assicurato o dalla scadenza della polizza, come peraltro già accade per i conti dormienti per i quali gli aventi diritto possono riavere indietro il denaro devoluto al Fondo dormienti entro 10 anni dalla devoluzione.
Rendendo retroattiva la prescrizione di 10 anni anche per le polizze in scadenza nel 2008, si eviterebbero tutti i profili di incostituzionalità che comunque sono abbastanza evidenti a causa della disparità di trattamento tra correntisti e beneficiari di polizze. Si porrebbe così fine ad un’ingiustizia iniziata nel 2008 e che ha coinvolto tantissime persone, come dimostrano le molte segnalazioni che ci sono arrivate in questi anni e continuano ad arrivare, anche perché nel frattempo banche e assicurazioni continuano a non informare adeguatamente i clienti delle nuove norme sulla dormienza.
Il 15 aprile è scaduto il termine per risvegliare le polizze dormienti prescritte prima del 29 ottobre 2008. Un vero fallimento visto che dei 7,5 milioni di euro messi a disposizione per i rimborsi sono stati richiesti solo 2 milioni di euro. In effetti il rimborso è stato poco pubblicizzato e comunque limitato a casi numericamente ridotti. Abbiamo verificato che anche dopo il 28 ottobre 2008, (quindi dopo l’entrata in vigore della nuova normativa sulla dormienza per le polizze), molti titolari hanno scoperto solo al momento della richiesta di non avere alcun accesso al capitale perché devoluto dalla compagnia al Fondo dormienti.
Inoltre, c’è stata una totale mancanza di comunicazione soprattutto nei confronti di clienti a cui gli stessi assicuratori/agenti bancari/agenti sportello postale avevano consigliato al momento della morte dell’assicurato di non rimborsare subito la polizza ma di tenerla in vita perché c’era tempo fino a 10 anni dalla morte, come peraltro prevedeva la prassi seguita dalle compagnie. Alcune condizioni di polizza riportano proprio esplicitamente questa fattispecie: “possibilità di ottenere il capitale fino a 10 anni dall’evento che dà diritto al pagamento”.